mercoledì 9 gennaio 2013

STATUTO

STATUTO del COMITATO GENITORI COMPRENSIVO STARANZANO

Art. 1 - Costituzione del Comitato Genitori


COMITATO GENITORI COMPRENSIVO STARANZANO viene costituito ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.L. 297/94, ha struttura democratica, ed è indipendente da ogni movimento politico e confessionale.

Art. 2 - Sede del Comitato Genitori
COMITATO GENITORI COMPRENSIVO STARANZANO elegge la propria sede presso l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Staranzano, Piazzale Unicef n°1, Staranzano.

Art. 3 - Finalità del Comitato Genitori
Il Comitato nasce per informare, aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici, dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni Pubbliche. Propone agli stessi iniziative e pareri inerenti la scuola.
Esso si prefigge di:
1. favorire la più ampia collaborazione tra scuola e famiglia nel rispetto reciproco del ruolo di ciascun componente;
2. promuovere corsi, incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa che sia di aiuto ai genitori per il migliore sviluppo della loro personalità e di quella dei loro figli;
3. fornire aiuto e consulenza ai genitori eletti negli organi collegiali della scuola, perché si sentano sostenuti ed incoraggiati nell’assolvimento dei loro compiti.

Art. 4 - Durata del Comitato Genitori Il Comitato viene costituito a tempo indeterminato e potrà essere sciolto dall’assemblea con le modalità di cui all’articolo 12.

Art. 5 - Componenti del Comitato Genitori
Fanno parte del Comitato, con diritto di voto, tutti i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Staranzano. Essi hanno il diritto di partecipare alle sedute del Comitato e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto; per la nomina dei rappresentanti del Comitato; per il Rendiconto annuale; e per tutte le questioni inerente l’attività del Comitato.
Art. 6 - Organizzazione del Comitato Genitori
Il Comitato Genitori elegge tra i suoi componenti uno o più rappresentanti il Comitato. Il rappresentante del Comitato ha il compito di promuovere la realizzazione di quanto votato dal
Comitato Genitori, di convocare le riunioni dello stesso, di presiederle, di assicurarne il regolare funzionamento e di rappresentare il Comitato presso gli altri organismi. In presenza di più rappresentanti, le decisioni vengono prese in modo collegiale. Il rappresentante – o i rappresentanti – possono delegare altri genitori per lo svolgimento di determinati incarichi.
Il rappresentante – o i rappresentanti - vengono rinnovati ogni anno scolastico entro il mese di novembre.
Art. 7 - Modalità di convocazione e svolgimento delle sedute
Il Comitato si riunisce, su convocazione del rappresentante – o dei rappresentanti - o su richiesta di almeno 20 genitori; in ogni caso si riunisce almeno una volta all’anno per il rinnovo del rappresentante / rappresentanti; e almeno una seconda volta per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. La convocazione è resa nota mediante affissione dell’avviso di convocazione riportante l’ordine del giorno nelle bacheche dell’Istituto e con ogni mezzo ritenuto opportuno per garantire la massima diffusione.
Le riunioni si tengono possibilmente presso i locali della scuola.
Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti alla riunione.
Le riunioni sono comunque aperte al Dirigente Scolastico, al personale docente e non docente, alle autorità comunali e ad ogni persona interessata; chiunque vi partecipi a tale titolo ha diritto di parola ma non di voto.
Il verbale, firmato da un rappresentante e da un segretario verbalizzante, è protocollato presso la segreteria dell’Istituto e messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Il Comitato può altresì attivare modalità di consultazione alternative alla seduta che permettano una migliore e più facile partecipazione dei componenti.

Art. 8 - Finanziamento del Comitato Genitori
Le entrate del Comitato sono costituite:
- da libere quote di autofinanziamento dei genitori;
- dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- dal ricavato dell’organizzazione di attività a favore degli alunni del Comprensorio o delle loro famiglie;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo.

Art. 9 - Divieto di distribuzione degli utili
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazio
la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10 - Raccolta pubblica di fondi
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, il Comitato dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Art.11 - Rendiconto economico e finanziario
Il Comitato approva il rendiconto dell’attività svolta in ciascun anno solare. Il rappresentante – o i rappresentanti – hanno il compito di redigere il rendiconto economico e finanziario, accompagnato da una relazione sull’attività svolta. Dal rendiconto devono risultare, con chiarezza e precisione, i beni, contributi e i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche.
La seduta che approva il rendiconto deve essere convocata entro il mese di febbraio.
Art. 12 - Scioglimento
Lo scioglimento del Comitato, votato con le modalità di cui all’articolo 15, comporterà la liquidazione di tutti i beni del Comitato e l’estinzione di tutte le obbligazioni in essere; i beni e i valori residui saranno devoluti a Comitati, Enti o Associazioni che perseguano i medesimi obiettivi del Comitato, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 13 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Sarà assicurata pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività del Comitato, con particolare riferimento ai rendiconti annuali; alla convocazione delle Assemblee; alle deliberazioni del Comitato. I relativi verbali e in generale tutti i documenti saranno a disposizione dei componenti il Comitato.

Art. 14 - Norme di rinvio e completezza dello statuto Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni previste dal Codice Civile e dalla legge.
 
Art. 15 - Modifica del presente Statuto
Il presente Statuto potrà essere modificato dal Comitato Genitori, previo inserimento all’ordine del giorno, con il consenso di almeno due terzi degli aderenti presenti.

Statuto approvato dall’assemblea del 11 dicembre 2012

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