Il Comitato Genitori di una scuola non e' un organo collegiale, ma e' comunque
riconosciuto dalla normativa vigente:
Art.15 comma 2
del DL 297/94 - Testo Unico DL 297/94 - Testo Unico: " I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto"
Il Regolamento dell'Autonomia Scolastica DPR 275/99 Art. 3 comma 3 - stabilisce inoltre che il CdG ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto o di Circolo
devono tenere conto ai fini della
messa a punto del P.O.F. e dei progetti di sperimentazione.
"Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base
degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di
gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto,
tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle
associazioni anche di fatto dei genitori
..."
Il Comitato dei Genitori è quindi considerato un'Associazione di fatto: le sue
prerogative ed i suoi limiti sono quelli definiti per le Associazioni di Fatto.
Fonte: www.comitatigenitori.it
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